STATUTO DEL COMUNE DI CANICATTI'

 

 

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO G.U.R.S. 20 aprile 1996, n. 19

RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI S.S. G.U.R.S. 3 agosto 1996, n. 39

 

Titolo I

disposizioni GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Canicattì, quale ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Siciliana, è organismo preposto alla cura e rappresentanza delle esigenze comuni alla collettività insediata sul suo territorio.

2. Il Comune:

a) concorre, insieme con le altre istituzioni pubbliche e gli organismi di carattere privato, allo sviluppo delle condizioni materiali e spirituali della comunità e continua a svolgere il ruolo di centro propulsore ed erogatore di servizi a favore di tutto il suo comprensorio;

b) nell’ambito dei principi e dei limiti fissati dalle leggi generali dello Stato e della Regione, ha potestà normativa che esercita secondo le finalità ed i criteri fissati nel presente statuto;

c) ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità della persona umana e della solidarietà sociale e politica rifiutando qualsiasi forma di sopraffazione e di violenza; discriminazioni per ragioni di sesso, razza, religione o condizione economica e sociale.

Art. 2

Stemma, gonfalone, titolo della città

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con D.P.C.M. ed iscritto nel libro araldico.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comune si fregia del titolo di "città" di cui è stato insignito.

4. E’ vietato l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali. Tuttavia l’amministrazione comunale può concedere a terzi la facoltà di fregiarsene per iniziative idonee a promuovere l’immagine od il ruolo del Comune sia all’interno che all’esterno del suo territorio.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Canicattì comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma si estende per kmq. 91,42 e confina coi seguenti comuni: Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Delia.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono stabilite con legge regionale ai sensi dell’art. 6 del vigente ordinamento degli enti locali.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura globalmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, etico, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politica ed amministrativa della comunità.

2. Il Comune inoltre:

a) promuove ogni azione e conforma la sua attività per combattere la mafia e la cultura mafiosa e anche ogni forma di violenza o sopraffazione;

b) partecipa attivamente alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali;

c) esercita le funzioni proprie assicurando la massima partecipazione delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;

d) opera per rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantisce la parità giuridica, sociale, economica della donna e tutela il diritto dei minori;

e) promuove la cultura della solidarietà e del sostegno sociale in ogni ambito di competenza; valorizza e sostiene le organizzazioni di volontariato. Le forme di sostegno si articolano attraverso la concessione da parte dell’amministrazione, con apposite convenzioni, di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;

f) garantisce con la sua azione la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata;

g) promuove ed assicura l’informazione dei cittadini sui programmi e sugli obiettivi dell’ente;

h) favorisce con adeguati sostegni gli alunni appartenenti a famiglie bisognose per il proseguimento degli studi ed effettua interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicaps, coordinati con l’Unità sanitaria locale, per il loro inserimento familiare e sociale secondo i principi stabiliti dalle leggi statali e/o regionali;

i) garantisce agli anziani con l’ausilio dell’apposita consulta, strumenti e servizi atti ad evitare la loro emarginazione e promuove una serena vita sociale.

3. Il Comune persegue le finalità ed i principi della "Carta europea dell’autonomia locale" adottata a Versailles nel 1953 dal consiglio dei comuni d’Europa e della "Carta europea dell’autonomia locale" adottata nell’ottobre del 1985 dal consiglio d’Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell’Europa. A questo fine, opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità europea ed extraeuropea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento, che abbiano come scopo la conoscenza tra i popoli e l’affermazione dei diritti dell’uomo.

Art. 4 bis

Pari opportunità

1. Il Comune promuove iniziative e svolge azioni positive per le pari opportunità per le donne e per gli uomini.

2. Nella giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli enti ed istituzioni da esso dipendenti si deve tendere ad assicurare la presenza di componenti di sesso femminile.

Art. 5

(come integrato dal S.S. GURS 3 agosto 1996, n. 39)

Partecipazione alla vita del Comune

1. I residenti acquistano diritto di partecipare alla vita del Comune al conseguimento del 18° anno di età.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell’ordinamento ed il buon andamento, l’imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

3. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l’accesso alle strutture dell’ente.

4. Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento, oltre i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche:

a) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) i cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria documentata attività prevalente di lavoro o di studio:

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgono la propria documentata attività prevalente di lavoro o di studio.

5. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 6

Diritto di accesso ai cittadini

1. Ai soggetti di cui all’art. 5 è garantito l’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione.

2. Sono sottratti all’accesso solamente quegli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge o di regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici o privati.

4. Tutti i soggetti di cui all’art. 5 hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti, compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere relative copie.

Art. 7

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione e delle aziende speciali, eventualmente istituite dal Comune, sono pubblici.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi oltreché dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale, ai sensi delle norme regolamentari, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione o, nel caso non possa avvalersi delle proprie strutture, tramite i mass-media locali e/o regionali e/o nazionali.

5. Il Comune istituisce l’ufficio per la promozione e la tutela dell’informazione dotandolo degli strumenti necessari per garantire l’efficienza del servizio che deve assicurare ai soggetti di cui all’art. 5 l’informazione e l’assistenza necessaria per la fruizione dei servizi di assistenza sociale, nonché la conoscenza delle modalità procedurali per l’accesso a tutti i servizi comunali.

6. La pubblicazione degli atti del Comune si effettua, oltre che mediante l’affissione all’albo pretorio, con la diffusione di un bollettino ufficiale o notiziario periodico mensile in cui verranno pubblicati tutti gli atti e notizie relative alla vita del Comune che saranno meglio specificati nell’apposito regolamento.

Art. 8

Diritto di udienza

1. I soggetti di cui all’art. 5 hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco, dagli assessori competenti e dal presidente del consiglio, in giorni prefissati e pubblicizzati all’albo e nell’ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.

2. Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di partecipazione, possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.

Art. 9

Pubblicazione dei provvedimenti

1. Nella sede municipale ed in quelle distaccate, la pubblica amministrazione, per garantire una ancora più ampia e corretta informazione, predispone appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità con particolare riferimento ai pubblici incanti e ai concorsi pubblici.

2. Il segretario generale avvalendosi degli appositi uffici cura la pubblicazione degli atti e ne è il responsabile.

Art. 10

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro nonché all’assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva degli anziani, dei disabili, degli affetti da turbe psichiche, anche attraverso forme di assistenza domiciliare integrata e con l’apporto eventuale di cooperative di servizi e associazioni di volontariato.

Questi interventi che potranno essere effettuati anche attraverso l’apporto delle Unità sanitarie locali mediante accordi di programma, sono integrati e coordinati per il conseguimento degli obiettivi previsti dall’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 22.

2. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale delle fasce deboli ed emarginate della società, promuovendo e realizzando forme di collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio, riconoscendo e stimolando ogni forma di solidarietà sociale, attuando l’istituto dell’affidamento familiare, potenziando l’ufficio per il servizio handicappati, dando particolari contributi alle iniziative delle associazioni di volontariato.

3. Il servizio di assistenza sociale si intende esteso anche a coloro che dimorano temporaneamente sul territorio.

Art. 11

Tutela del patrimonio naturale,

storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, gli equilibri naturali e le varietà degli ecosistemi, attuando piani per la difesa del suolo e per l’eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, riconoscendone la fondamentale importanza e garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Promuove il recupero e la valorizzazione del centro storico e di tutti i beni storici, artistici ed archeologici anche con l’effettuazione di una catalogazione e aggiornamento annuale di essi.

Art. 12

Promozione dei beni culturali,

dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali ed opera per la sua divulgazione e valorizzazione anche nell’ambito delle strutture scolastiche.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile, sostenendo e stimolando tutti i comitati, tutte le associazioni culturali, sportive e ricreative, iscritte nell’apposito albo, mediante idonei interventi.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti per tutte le fasce di età e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni e/o singoli cittadini ed inoltre promuove incontri con i rappresentanti degli istituti scolastici presenti nel territorio.

4. I modi di utilizzo dei contributi, delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 13

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio con la ripartizione in circoscrizioni, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi turistici e commerciali.

2. L’assetto e l’utilizzazione del territorio vengono attuati tenendo conto del rapporto integrato città-campagna e delle attività produttive, al fine di sviluppare modelli compatibili con l’ambiente e la conservazione degli spazi naturali.

3. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione, impegnandosi a valorizzare e recuperare il centro storico della città, onde rendere vivibile anche la zona alta di Canicattì.

4. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Attraverso il piano comunale di protezione civile predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, utilizzando anche i gruppi di volontariato di protezione civile di cui ne viene riconosciuta la pubblica utilità ed ai quali assicura idonei mezzi ed attrezzature e luoghi per esercitazioni.

Art. 14

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e promuove le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Valorizza ed incentiva le attività produttive e l’agricoltura, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative, nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi in riferimento alle nuove esigenze di mercato che valgono a favorire le specializzazioni delle colture anche biologiche ed integrate, migliorare il livello qualitativo delle produzioni ed a favorire la trasformazione e commercializzazione.

4. In particolare valorizza ed incentiva le attività produttive e le produzioni agricole, mediante idonei interventi, con particolare attenzione alla salvaguardia, tutela e sviluppo della coltura dell’uva Italia nelle fasi di coltivazione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione sui mercati nazionali, europei ed extraeuropei. Promuove tutte le iniziative di sperimentazione e ricerca, predispone servizi tecnici, informativi, di controllo che favoriscano il miglioramento qualitativo delle produzioni a garanzia dei consumatori. Predispone infrastrutture di adeguamento a livello tecnologico e strutturale a supporto delle attività produttive. Valorizza ed incentiva le attività zootecniche e lo sviluppo degli allevamenti, sostenendo le associazioni locali e le azioni volte a valorizzare le produzioni agro-zootecniche.

5. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

6. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e svolge ogni opportuna azione a sostegno dell’occupazione giovanile.

Art. 15

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della pianificazione, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli obiettivi generali e fondamentali dell’ente, attuando idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la provincia di Agrigento e la Regione Siciliana.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione Siciliana, acquisendo per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 16

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività amministrativa e politica dell’ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 17

Servizi pubblici

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli così stabiliti dalla legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo stesso, risparmi economici sulle spese poste a carico del bilancio comunale.

3. Il consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio ed alla disponibilità di personale; in tal caso sarà istituito apposito elenco di appaltatori e fornitori distinti per la natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori notoriamente affidabili nel rispetto dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in concessione a terzi, comprese le cooperative e le associazioni, quando esistano ragione tecniche, economiche e di opportunità sociale, con divieto del subappalto;

c) a mezzo di azienda speciale da istituire;

d) a mezzo istituzione dotata di autonomia gestionale particolarmente per la gestione dei servizi sociali, di attività sportive e culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale o pubblico se ne sia rilevata l’opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e in unione con quella istituita o già operante in altri comuni o consorzi.

Titolo II

Ordinamento istituzionale del comune

Capitolo I

Organi istituzionali

Art. 18

Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e il presidente del consiglio.

Capitolo II

Consiglio comunale

Art. 19

Composizione

1. Il consiglio è il massimo organo istituzionale elettivo del Comune e, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di consiglieri comunali sono stabilite dalle leggi statali e regionali e dallo statuto.

Art. 20

Consiglieri comunali - Doveri

1. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione e compiendo gli adempimenti di cui al successivo art. 29.

3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi consultivi e deliberativi dei quali facciano parte.

4. I consiglieri che per 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.

Art. 21

Consiglieri comunali - Poteri

1. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato, nonché copie dei provvedimenti e di ogni altro atto anche preparatorio ed istruttorio.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I consiglieri hanno diritto di ricevere l’elenco delle deliberazioni di giunta e dei provvedimenti sindacali contestualmente alla loro pubblicazione nell’albo pretorio nonché di essere informati di ogni altro provvedimento sindacale contestualmente al suo deposito in segreteria, nonché le determinazioni dei dirigenti.

Art. 22

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al consiglio comunale.

2. Le dimissioni hanno efficacia ed irrevocabilità fin dal momento della loro presentazione e non necessitano di presa d’atto.

3. L’eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.

Art. 23

Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 7/92 colui il quale fra gli eletti contemporaneamente ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti come sopra computati, si ha per consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

2. Il consigliere anziano esercita le funzioni che la legge, lo statuto ed il regolamento gli assegnano.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi composti da un minimo di 3 componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee e funzionali strutture, tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di essi.

3. Ogni gruppo dovrà designare un proprio capogruppo, che eserciterà le funzioni previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo concorrono a formare la conferenza dei capigruppo le cui funzioni, come organismo consultivo di partecipazione all’attività del consiglio, saranno stabilite dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari, che sono nominate dal presidente del consiglio con propria ordinanza su designazione dei capigruppo consiliari in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari. Nelle commissioni saranno altresì rappresentati i consiglieri comunali non costituiti in gruppo.

2. Le commissioni hanno funzioni consultive e propositive sulle più importanti questioni da sottoporre a deliberazione del consiglio.

3. Le sedute delle commissioni sono segrete salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Le commissioni possono invitare alle loro riunioni il sindaco e gli assessori per sentirli e/o informarli circa argomenti specifici e predeterminati. Il sindaco e gli assessori sono tenuti ad intervenire di persona o tramite loro delegati.

5. Le commissioni possono disporre altresì l’audizione di dirigenti e funzionari del Comune o di altre istituzioni da questi dipendenti, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti, di organizzazioni del volontariato, sindacali e di categorie.

6. Le norme relative alle validità delle sedute ed al loro svolgimento saranno previste nell’apposito regolamento.

Art. 26

Commissioni speciali

1. Il consiglio può istituire, scegliendone i componenti anche al di fuori del proprio seno:

a) commissioni speciali incaricate di condurre studi ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.

3. All’atto della loro istituzione, il consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 27

(come modificato dal S.S. GURS 3 agosto 1996, n. 39)

Commissione di indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l’amministrazione comunale, può deliberare l’istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l’oggetto, l’ambito, ed il termine per riferire all’assemblea consiliare.

2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capogruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l’attività, può disporre audizioni ed attivare l’accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto dell’inchiesta.

4. La commissione per l’espletamento dell’incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall’oggetto dell’indagine.

5. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

7. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell’indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all’indagine stessa.

8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 28

Competenze

1. Il consiglio svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e programmatico al fine soprattutto di armonizzare l’esplicazione dei servizi previsti dalle leggi e dallo statuto alle esigenze complessive della collettività comunale.

2. Ad esso competono le decisioni sugli atti fondamentali del Comune nel limite delle leggi vigenti.

3. Spetta altresì al consiglio il controllo politico-amministrativo su tutte le attività comunali, nonché il controllo sull’attuazione da parte dell’esecutivo degli atti fondamentali di cui al precedente comma e esprime in seduta pubblica, entro 10 giorni dalla presentazione, sulla relazione del sindaco prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 7/92, le proprie valutazioni.

4. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. Spetta esclusivamente al consiglio la potestà regolamentare nelle materie e sugli oggetti previsti dalle leggi. Detta potestà si esercita con l’approvazione, in forma palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di singoli schemi redatti in articoli.

6. Il consiglio ha la competenza sugli atti fondamentali previsti dall’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni ed adempie ad ogni altra funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di enti sovracomunali, se compatibili con quando previsto dalla norma sopra citata.

Art. 29

Presidenza del consiglio comunale

1. Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocata ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede come previsto dal 1° comma del citato articolo, all’elezione del presidente del consiglio e successivamente di un vicepresidente a maggioranza semplice e di un consigliere, che costituiranno l’ufficio di presidenza.

2. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal 2° comma, art. 19 della legge regionale n. 7/92.

3. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l’osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l’ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

4. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal 3° comma dall’art. 174 dell’O.R.EE.LL. come sostituito dall’art. 25 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, alla surroga dei consiglieri mancanti.

5. Il presidente del consiglio non dovrà includere argomenti all’ordine del giorno se l’istruttoria delle proposte deliberative non sia stata completata a norma di legge e di regolamento. Le proposte di atto deliberativo provenienti da almeno 1/5 dei consiglieri comunali in carica dovranno essere assegnate dal segretario generale al settore competente che ne curerà l’istruttoria.

6. Per l’espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale del personale del settore servizi generali e, a seconda della materia, anche del personale dei settori competenti, secondo le modalità del regolamento e si avvale della collaborazione del segretario generale, dei dirigenti e dei dipendenti comunali.

7. Il presidente del consiglio o il vicepresidente possono partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto.

Art. 30

Sessioni del consiglio

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno.

3. Sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall’art. 32, lett. b) della legge n. 142/90.

4. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente del consiglio comunale, per richiesta del sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune per la trattazione di argomenti di competenza deliberativa del consiglio.

5. La riunione in sessione straordinaria richiesta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della stessa alla segreteria generale. Trascorso infruttuosamente tale termine, il consiglio sarà convocato dal vicepresidente al quale il segretario generale darà tempestiva comunicazione.

6. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell’incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 31

Convocazione dei consiglieri

1. Il presidente convoca i consiglieri con avviso scritto, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, che fa pubblicare all’albo pretorio e notificare nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta, nelle sessioni ordinarie e straordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per le sedute urgenti.

2. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del presidente.

3. Nel caso in cui il consigliere comunale non sia residente nel territorio del Comune, all’inizio del mandato amministrativo dovrà eleggere domicilio nell’ambito dello stesso, presso il quale verranno effettuate le notificazioni degli avvisi di convocazione.

4. Le proposte di deliberazione consiliare iscritte all’ordine del giorno sono depositate con i relativi atti presso l’ufficio di presidenza, almeno 5 giorni prima dell’inizio della seduta. In casi di urgenza il deposito deve essere effettuato almeno 24 ore prima.

Art. 32

Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del vicepresidente, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

2. Il consiglio delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui è previsto un particolare quorum. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.

3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

5. Ogni aggiornamento dei lavori del consiglio deve essere notificato ai consiglieri assenti almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

7. I consiglieri debbono astenersi:

a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi;

b) dal prendere pure parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

8. Le norme di cui al precedente comma 7 si applicano anche agli assessori e, quelle della lett. a), a tutti i componenti delle commissioni comunali.

9. Al fine di garantire le partecipazioni dei cittadini alle sedute del consiglio comunale, il sindaco ne predispone adeguate forme di pubblicità.

10. Il sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto a voto.

Art. 33

Verbalizzazione

1. Il segretario generale partecipa alla riunione del consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta e di sottoscriverlo assieme al presidente.

2. Durante le sedute consiliari, il segretario generale è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale.

3. Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all’indicazione dell’oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti, si devono indicare i punti principali della discussione.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri e quelle secondo cui il processo può darsi per letto.

Capo II

La giunta municipale

Art. 34

Composizione della giunta municipale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da 8 assessori.

E’ nominata dal sindaco, come previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 7/92, tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.

2. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall’art. 12, legge regionale n. 7/92.

3. La carica di componente la giunta municipale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

4. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

5. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12, legge regionale n. 7/92.

6. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall’art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all’albo pretorio.

7. Gli assessori, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

8. Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 35

Funzioni

1. La giunta municipale, in coerenza con l’indirizzo politico-amministrativo determinato dal consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione e le funzioni ad essa conferite con leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Compete in particolare alla giunta municipale:

a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del consiglio;

b) adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio, compresi quelli per la realizzazione delle opere pubbliche e l’organizzazione di servizi comunali;

c) deliberare su appalti e contratti riguardanti l’attuazione di atti fondamentali adottati dal consiglio secondo le competenze stabilite dalle leggi e dall’apposito regolamento di contabilità, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio del Comune, provvedere inoltre alla gestione della spesa corrente relativa alle funzioni ed ai servizi già istituiti dal consiglio comunale;

d) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate sempre nei limiti di competenza per oggetto e per valore;

e) deliberare in merito alla promozione di azioni e liti per la difesa delle ragioni e del patrimonio comunale;

f) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione del Comune e non sia specificatamente riservato al consiglio comunale, al sindaco, al segretario generale ed ai dirigenti;

g) relazionare al consiglio sulla propria attività nella seduta in cui viene discusso il conto consuntivo.

Art. 36

Funzionamento

1. La giunta è presieduta dal sindaco che ne coordina e dirige l’attività e ne assicura l’indirizzo politico amministrativo.

2. La giunta è convocata dal sindaco che stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno della seduta.

3. L’attività della giunta è collegiale. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.

4. La giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.

5. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Ad essa possono comunque partecipare i funzionari designati dal segretario generale.

6. Alle sedute di giunta partecipa il segretario generale che assieme al sindaco o a chi, per lui presiede la seduta, firma i relativi verbali.

Art. 37

Deleghe

1. Il vicesindaco è colui che è stato designato come tale dal sindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco con tutti i poteri nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del sindaco o del vicesindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età.

3. Il sindaco conferisce con atto scritto le attribuzioni ai singoli assessori sulle materie di competenza dell’ente raggruppate con settori omogenei. Le deleghe sono personali, revocabili e modificabili in ogni momento, senza necessità di motivazione.

Capo III

Il sindaco

Art. 38

Funzioni

1. Il sindaco rappresenta il Comune ed è il capo dell’amministrazione comunale.

2. Il sindaco, o chi ne fa le veci legalmente, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

4. Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il sindaco si avvale degli uffici comunali.

6. Prima di assumere le funzioni di ufficiale di Governo, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di rito.

7. La legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o del ritardato giuramento.

Art. 39

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, sospensione, rimozione e decadenza.

2. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.

3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui all’art. 16 della legge regionale n. 7/92.

4. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la rimozione del sindaco si applicherà quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale n. 7/92.

Art. 40

Competenze

1. Il sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione comunale:

a) convoca e presiede la giunta municipale; ne fissa l’ordine del giorno e determina il giorno dell’adunanza;

b) assicura l’unità di indirizzo della giunta municipale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al consiglio;

f) presenta ogni sei mesi una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della giunta, promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) provvede all’osservanza dei regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) adotta nei riguardi di tutto il personale dipendente del Comune i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme in vigore;

m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) indice la conferenza dei servizi nei casi previsti dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

o) coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) esercita le competenze previste dall’art. 32, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge regionale n. 7/92;

q) è tenuto a rispondere agli atti ispettivi, previsti dall’art. 27 della legge regionale n. 7/92 entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale;

r) oltre a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, comunica al presidente del consiglio comunale affinché informi quest’ultimo organo gli incarichi attribuiti agli esperti entro 15 giorni dalla relativa nomina.

E’ tenuto, inoltre, a relazionare al consiglio comunale sulle attività svolte dagli esperti ogni tre mesi.

s) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell’atto di delega al segretario generale e ai dirigenti.

3. Le deleghe di cui al precedente comma conservano efficacia sino alla revoca.

4. Il sindaco, in caso di assenza o di impedimento dei dirigenti, sottoscrive i contratti nell’interesse del Comune e gli accordi di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale n. 10/91.

Art. 41

Ordinanze

1. Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e di regolamenti generali e comunali come pure i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale, ed ai fini di protezione civile nei limiti stabiliti dall’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 42

Assunzione e cessazione dalla carica del sindaco

e della giunta

1. Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall’art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

2. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall’art. 15 della legge regionale n. 7/92.

3. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto.

4. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte, si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

5. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta.

Titolo III

Istituti di partecipazione

Art. 43

(come modificato dal S.S. GURS 3 agosto 1996, n. 39)

Criteri direttivi

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione e favorisce la formazione e la valorizzazione delle associazioni e l’istituzione di consulte permanenti, specifiche per settore, formate dai rappresentanti delle associazioni iscritte all’albo comunale e su segnalazione di esse.

2. Gli organismi di partecipazione possono essere promossi secondo i seguenti criteri:

a) per territorio;

b) per materia;

c) per aggregazione di interessi.

3. Gli organismi di partecipazione, le associazioni e le consulte permanenti, facendosi interpreti di interessi settoriali collaborano con l’amministrazione nella ricerca, prospettazione e soluzione dei vari problemi.

4. Viene istituito l’albo comunale delle associazioni e dei comitati a cui sono iscritte, previa istanza degli interessati e deliberazione della giunta municipale, le predette aggregazioni operanti sul territorio con finalità riconducibili al pubblico interesse.

5. Il regolamento disciplina:

a) i criteri per l’individuazione e la valutazione degli organismi di partecipazione;

b) i tempi e i modi dei rapporti di tali organismi e delle associazioni con l’amministrazione comunale;

c) le modalità di accesso degli organismi di partecipazioni e delle associazioni agli atti amministrativi;

d) la tenuta dell’albo comunale delle associazioni e dei comitati;

e) la composizione ed il funzionamento delle consulte;

f) le concessioni di strutture, beni strumentali e l’erogazione di servizi ad associazioni.

Art. 44

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i soggetti di cui all’art. 5, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i soggetti di cui all’art. 5, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l’altro, alla statica degli edifici, all’incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può eventualmente essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 45

Consultazioni

1. Il consiglio comunale o la giunta, ciascuno di propria iniziativa possono e, quando richiesti da altri organismi, devono promuovere consultazioni dei soggetti di cui all’art. 5, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Per l’esame e l’approvazione dei piani regolatori, di sviluppo e di salvaguardia di aree naturali, devono essere sentite le associazioni riconosciute, in forza di legge, portatrici di interessi diffusi, le quali esprimeranno un parere consultivo, in uno alla consulta permanente specifica.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del consiglio comunale e della giunta che ne fanno esplicita citazione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 46

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove forum, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all’art. 5 e gli interessi collettivi.

2. I forum dei soggetti di cui all’art. 5 possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esso partecipano i soggetti di cui all’art. 5 e i rappresentanti dell’amministrazione responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di soggetti di cui all’art. 5 da definire con apposite norme regolamentari.

Capo II

Iniziative popolari

Art. 47

Istanze, petizioni, proposte

1. I soggetti di cui all’art. 5 possono rivolgere all’amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte:

a) l’istanza è intesa a chiedere ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa;

b) la petizione è intesa a sollecitare l’intervento degli organi dell’amministrazione comunale su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità;

c) la proposta, con almeno cento firme, è intesa a promuovere e realizzare l’adozione di deliberazioni da parte della giunta municipale o del consiglio, con esclusione di quelle deliberazioni attinenti a materie di ordinamento contabile e tributario.

2. Alle istanze e petizioni, che possono essere rappresentate al difensore civico per quanto di competenza, risponde per iscritto il sindaco entro 15 giorni dalla ricezione e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto, alla giunta municipale o al consiglio che provvederà a deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.

3. Le proposte di deliberazioni di cui alla precedente lett. c) del comma 1, dovranno essere presentate al sindaco per un primo sommario esame; il sindaco le sottoporrà, nella prima seduta utile, alla giunta municipale, la quale potrà deliberare, se competente, oppure sottoporrà la stessa proposta al consiglio nella prima seduta utile.

4. Delle deliberazioni assunte il sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti entro 10 giorni dall’adozione.

5. Nel caso di deliberazioni negative della giunta, sulle proposte di cui al comma precedente, i proponenti, ritenendosi insoddisfatti, potranno ripresentare direttamente al consiglio la proposta, redatta nei medesimi termini. La proposta verrà sottoposta al consiglio nella prima seduta utile.

Capo III

Referendum

Art. 48

Titolarità ed oggetto del referendum

1. Nella materia di esclusiva competenza comunale può essere indetto referendum consultivo, in ordine a questioni di interesse generale.

2. Il consiglio comunale, prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può deliberare l’indizione di referendum consultivi da parte del sindaco nei termini di cui al comma 6 dell’art. 49.

3. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l’indizione di referendum consultivi per argomenti di esclusiva competenza locale, che siano già oggetto di trattazione da parte dell’amministrazione comunale e preliminarmente rispetto all’adozione di provvedimenti conclusivi. Si considerano già oggetto di trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione al bilancio di previsione e da eventuali programmi annuali, nonché tutte le materie per le quali la giunta municipale abbia disposto ovvero un terzo dei consiglieri comunali abbia chiesto, nelle modalità di cui al regolamento, di procedere alla segnalazione al pubblico della materia stessa come in istruttoria.

4. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.

5. La richiesta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi, il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.

6. Non è ammesso referendum relativo a:

a) materia tributaria e di bilancio;

b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza o in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

c) stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;

d) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti non surrogabili;

e) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge;

g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio.

7. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria nello stesso anno solare e su non più di sei quesiti; in caso di pluralità di richieste, si segue l’ordine cronologico di presentazione.

8. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Art. 49

Procedura

1. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui dell’art. 48, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal dirigente. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

2. La raccolta delle firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di 45 giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale.

3. Entro 5 giorni dal deposito il dirigente del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al sindaco che trasmette tempestivamente gli atti alla commissione di cui al comma 4.

4. Sull’ammissibilità ai fini della legittimità del referendum ai sensi dell’art. 48, nei successivi 15 giorni, decide, a maggioranza, la commissione nominata con atto formale del sindaco e costituita dal difensore civico comunale, che la presiede, dal vicepretore anziano, dal giudice di pace anziano e dal segretario comunale e da tre cittadini scelti dal sindaco mediante sorteggio sull’elenco di coloro che hanno presentato apposita istanza. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente del servizio elettorale con funzione verbalizzante.

5. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

6. Se il referendum è ammissibile, il sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, al consiglio comunale e successivamente indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a giorni 30, né superiore a giorni 60 dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Il referendum non è valido se non ha votato un terzo degli elettori aventi diritto.

8. Il sindaco proclama i risultati del referendum.

Art. 50

Giudizio preventivo di ammissibilità

1. La commissione di cui all’art. 49, comma 4, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sull’ammissibilità della richiesta di referendum prima dell’inizio della raccolta delle firme. In tale caso non si producono gli effetti sospensivi di cui al comma 4 dell’art. 48.

Art. 51

Modalità di svolgimento

1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l’ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 52

Efficacia

1. Se il referendum è risultato valido, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione, chiede al presidente del consiglio di iscrivere l’argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale per il dibattito relativo.

2. Per le materie di competenza della giunta, se il referendum è risultato valido, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione, iscrive l’argomento all’ordine del giorno della giunta per il dibattito relativo.

3. Entro il medesimo termine provvede il sindaco per le materie di sua competenza.

4. Il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, per le materie di rispettiva competenza, hanno l’obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritengano di doversi discostare dall’esito della consultazione.

Capo IV

Difensore civico

Art. 53

Difensore civico

1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.

2. Il difensore civico su richiesta dei soggetti di cui all’art. 5 o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell’amministrazione comunale, delle istituzioni sottoposte a controllo e/o vigilanza del Comune, dei concessionari, delle società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio locale, segnalando altresì, disfunzioni, carenze e ritardi.

3. I soggetti di cui all’art. 5 portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere l’intervento del difensore civico dopo avere esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall’ordinamento.

4. Nell’espletamento delle proprie mansioni, il difensore civico si avvale di un apposito ufficio sito in locali idonei e del relativo personale, di cui dovrà fare parte almeno un funzionario, messi a disposizione dell’amministrazione comunale.

Art. 54

Nomina

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nel novero di tre candidati proposti da un apposita commissione, tra i cittadini che abbiano superato il 30° anno di età, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che per preparazione, esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

2. La commissione di cui sopra viene nominata dal sindaco ed è costituita dai seguenti 7 componenti:

a) dal giudice di pace;

b) da un avvocato segnalato dall’ordine degli avvocati;

c) da due rappresentanti segnalati dalle associazioni di cui all’art. 43, comma 4°;

d) da un rappresentante segnalato dalle categorie produttrici, da uno dalle organizzazioni sindacali, da uno dalle categorie culturali.

3. La commissione così come sopra nominata e costituita, deve comunicare al consiglio comunale, entro 15 giorni dalla richiesta, la terna di cittadini che saranno selezionati ed eletti con una maggioranza di almeno 5/7.

4. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustifichino la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali e devono altresì indicare:

a) dati anagrafici, completi e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed in società private ricoperte attualmente e precedentemente.

5. L’argomento concernente l’elezione è iscritto all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alla scadenza dei termini di cui al comma 3.

6. La votazione si svolge a scrutinio segreto e verrà eletto chi avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

7. Il sindaco dà immediato avviso all’interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l’inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

Art. 55

Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:

a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;

b) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell’amministrazione comunale;

c) chi riveste la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale, di parlamentare, di membro delle Unità sanitarie locali o di segretario sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel consiglio comunale;

d) i componenti del comitato regionale di controllo;

e) gli assessori, i dipendenti o il segretario del Comune o chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario, dirigenti o funzionari del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente.

La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d’ufficio con deliberazione motivata dal consiglio, assunta con la stessa maggiorazione necessaria per la nomina.

Il difensore civico subentrante cessa dalla carica allo scadere del quadriennio del difensore sostituito, ma può essere rieletto ove abbia esercitato l’ufficio per un periodo inferiore ad un anno.

3. Salvi i casi di cui al comma 2, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio che lo ha eletto e fino all’elezione del successore ed ha diritto ad una indennità pari a quella del vice sindaco.

4. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile salvo il caso di cui al comma 2°.

Art. 56

Funzioni

1. Il difensore civico:

a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;

b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio;

c) acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento;

d) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di legge o di regolamento;

e) può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l’obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta municipale successiva alla scadenza di tale termine;

f) presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull’attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando, proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa;

g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali;

h) deve dare notizia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato o di responsabilità dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.

2. L’amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.

3. La relazione di cui al comma 1, lett. f), è discussa dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.

Capo V

Procedimento amministrativo

Art. 57

Diritto di partecipazione al

procedimento amministrativo

1. Il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. Tale procedimento è disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l’attuazione di tale legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa derivare loro un pregiudizio del provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 58

Avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizie dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Art. 59

Procedimento ad istanza di parte

1. Al momento della presentazione di una qualsiasi domanda, l’ufficio abilitato a riceverla deve comunicare all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento e nei successivi quindici giorni richiede all’interessato l’eventuale integrazione dei documenti.

2. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dall’integrazione della documentazione, cura l’istruttoria, formula una proposta motivata e trasmette la pratica all’organo competente per l’adozione del provvedimento.

3. L’organo competente per l’adozione finale provvede entro i successivi trenta giorni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in assenza di specifiche disposizioni legislative.

Titolo IV

Uffici e personale

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 60

Principi generali

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti a norma della legislazione ed in conformità alle norme del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro vigenti, l’organizzazione dei propri uffici e servizi e la dotazione organica del personale.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e col massimo di rispondenza alle esigenze della collettività.

Art. 61

(come integrato dal S.S. GURS 3 agosto 1996, n. 39)

Ufficio comunale

1. L’ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell’ente, finalizzata a garantire l’efficacia dell’intervento dell’ente stesso nell’ambito di una o più materie appartenenti ad un’area omogenea.

3. Il settore si articola in "servizi" ed in "unità operative".

4. Gli uffici ed i servizi hanno un’organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme stabilite nell’apposito regolamento. Essi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenze proprie.

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 62

Disciplina dello status del personale

1. Con l’apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2°, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla Regione Siciliana con legge 11 dicembre 1991, n. 48, sono disciplinati:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l’addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero;

i) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell’amministrazione. Per facilitare tale diritto, i dipendenti comunali dovranno portare un cartellino di identificazione, onde instaurare un rapporto più diretto e personalizzato nei confronti del cittadino che entra in contatto con la pubblica amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L’insieme degli organici di settore costituisce l’organico generale.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

5. Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell’art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 63

Incarico direzione aree funzionali

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi l’amministrazione comunale può assegnare a propri funzionari l’incarico di direzione di aree funzionali.

2. Le funzioni di direzione potranno essere disimpegnate da funzionari direttivi di ruolo individuati con provvedimento del sindaco sulla base dei criteri generali incentrati su professionalità acquisita attraverso i diversi incarichi espletati nella pubblica amministrazione e soprattutto con la valutazione dei risultati conseguiti, sull’anzianità di servizio e sui titoli culturali e professionali.

3. L’attribuzione dell’incarico è disposta a tempo determinato. Il rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e l’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.

4. La giunta municipale può procedere alla revoca anticipata dall’incarico per gravi e comprovati motivi o per il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati o risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.

Art. 64

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di Governo, godono di autonomia nell’organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell’andamento degli uffici medesimi, della gestione e direzione amministrativa del dipartimento e della direzione e coordinamento degli uffici che lo compongono, delle procedure, dell’attuazione degli atti, della gestione delle risorse economiche, con i relativi poteri di spesa del personale e degli strumenti anche informatici ad essi assegnati.

2. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni dei complessi organizzativi cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione che non comportino l’esercizio di potere discrezionale, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

In particolare competono ai dirigenti:

a) la responsabilità sulle iniziative delle proposte ed il relativo procedimento con facoltà di avocazione e sostituzione nel caso di ritardo ed obbligo di riferire al sindaco e al segretario generale sulle cause e le conseguenze del ritardo;

b) l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di Governo, anche con l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso terzi;

c) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio dei poteri di gestione inerente la realizzazione di progetti ed indirizzi adottati;

d) la predisposizione, secondo le direttive scritte dal sindaco o dall’assessore competente o limitatamente agli indirizzi ed ai programmi, dalle richieste di almeno 1/5 di consiglieri, di tutte le altre proposte di deliberazione;

e) secondo le direttive scritte dal sindaco o dall’assessore competente, lo svolgimento attuativo degli atti di indirizzo e di programma del consiglio, della giunta e del sindaco;

f) l’elaborazione delle proposte di previsione del bilancio relative all’amministrazione corrente secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

g) l’emanazione, secondo le norme previste dai vigenti regolamenti, di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessioni e simili, il cui rilascio sia subordinato alla mera verifica dei presupposti di fatto e di diritto e della regolarità e completezza del procedimento istruttorio, esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale;

h) l’emanazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o conoscenza, quali relazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, manifesti, avvisi, risposte ai chiarimenti del CO.RE.CO., progetti, rilievi, dati statistici;

i) la stipulazione dei contratti e gli atti propedeutici e strumentali successivi alla delibera dell’organo competente;

l) i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, nonché le procedure per il recupero dei crediti;

m) i provvedimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, costituenti atti dovuti in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti;

n) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;

o) l’attestazione di regolarità tecnica, contabile, impegno di spesa e di equilibrio del bilancio sulle proposte di delibere;

p) l’approvazione di collaudi, di certificati di regolare esecuzione dei lavori, l’approvazione delle forniture e dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;

q) gli atti successivi alla delibera del bando di gara nelle varie forme previste dalla legge e dai regolamenti;

r) provvedimenti di congedo ordinario e straordinario, i provvedimenti di aspettativa e l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura, secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite nel regolamento e l’adozione di iniziative nei confronti del personale, ivi compreso il trasferimento ad altro ufficio del settore;

s) la firma per il disbrigo degli affari correnti interni ed esterni al Comune, di propria competenza e quelli per le quali la legge non prevede espressamente la firma del capo dell’amministrazione;

t) la verifica periodica dei carichi di lavoro;

u) l’attribuzione di trattamenti economici accessori nel rispetto dei contratti collettivi;

v) l’individuazione dei responsabili del procedimento, la verifica del rispetto dei termini;

z) fissazione ed adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

3. I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente per le commissioni di gara, nei modi e forme stabiliti dal regolamento. In ogni caso la competenza gestionale delle gare e dei concorsi è del dirigente responsabile del dipartimento a seconda della competenza del dipartimento stesso.

4. Il regolamento determina i criteri di rotazione dei dirigenti, nonché la condizione per la revoca anticipata dell’incarico.

5. I dirigenti di qualifica apicale costituiscono sotto la presidenza del segretario generale, la conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche del personale e dei servizi comunali e dell’organizzazione dei servizi ed uffici nei modi e forme indicati dal regolamento.

6. Il regolamento stabilisce i modi ed i criteri o le forme per attivare le procedure di responsabilità dei dirigenti con le conseguenze connesse.

7. Il regolamento precisa i modi e le forme del controllo della gestione dei dirigenti.

8. Il regolamento precisa i modi e le forme e le procedure di attuazione delle competenze dei dirigenti.

Art. 65

Collaborazioni esterne e contratti a termine

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Tali collaborazioni professionali dovranno essere improntate a criteri di trasparenza e, di norma, assicurare una rotazione tra vari professionisti sulla base di un rapporto fiduciario.

3. L’affidamento degli incarichi predetti che può riguardare i posti di dirigente o di alta specializzazione, è conferito dal sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ed eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 66

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d’ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina, ai sensi dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario del Comune e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell’ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo IV

Segretario generale

Art. 67

Funzioni e competenze

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all’esercizio delle funzioni dei dirigenti dei quali, attraverso direttive, circolari e disposizioni di servizio, coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale per la realizzazione del programma dell’amministrazione comunale.

2. E’ responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi all’esame del consiglio e della giunta municipale ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore cui compete la formulazione della proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l’approfondimento dei pareri precisandone i motivi. Completa l’istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, richiedendo l’esecuzione sollecita e conforme agli atti da parte del dirigente del settore o del funzionario responsabile del servizio.

4. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali del Comune e partecipa altresì alla conferenza dei dirigenti e alla conferenza dei programmi.

5. Esercita, oltre quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalle leggi statali e/o regionali e dai regolamenti comunali e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti nell’interesse del Comune;

b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo;

c) vigila per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

d) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti di rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

6. Il segretario comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 68

Il vicesegretario

1. Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione del settore funzionale amministrativo comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

Titolo V

ResponsabilitA'

Art. 69

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori, i dipendenti comunali ed il segretario generale, sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi od omissioni di carica o di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 70

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, i dipendenti comunali ed il segretario generale che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 72

Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 73

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il responsabile del servizio finanziario risponde altresì delle attestazioni relative alla copertura finanziaria di cui all’art. 55, comma 5, della predetta legge.

3. Il segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Titolo VI

Attività amministrativa

Capo I

Servizi

Art. 74

Servizi pubblici comunali

1. La gestione dei servizi pubblici hanno luogo secondo la normativa prevista dall’art. 17 del presente statuto.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge sull’azione amministrativa 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 75

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione e il presidente, i cui componenti sono fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

b) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 76

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le norme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può altresì stipulare convenzioni nei limiti e con le forme stabilite dalla legge 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 77

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’articolo precedente in quanto compatibili.

2. A questo fine, il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Un rappresentante del Comune, nella persona del sindaco o suo delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 78

Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VII

Finanza e contabilitA'

Art. 79

Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce con deliberazione consiliare, i tributi con i loro ordinamenti e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; queste ultime, con opportune differenziazioni, per quanto possibile, devono essere adeguate al costo dei relativi beni e servizi senza superarlo.

Art. 81

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni 4 anni. Dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scrittura relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui disciplina della tariffa è determinata dal consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate con le modalità previste dalla legge.

Art. 82

Contabilità comunale: il bilancio

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 83

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta municipale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 84

Attività contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della giunta municipale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati da regolamento di cui al comma precedente, quando ci si avvale del pubblico incanto, salve disposizioni diverse previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione da parte dei dirigenti.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti può intervenire anche il sindaco o un assessore all’uopo delegato, in caso di assenza o impedimento del personale dirigente.

5. Il segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui sopra.

Art. 85

Composizione e nomina del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di 3 membri, nominati dal consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge.

2. Le proposte inerenti all’elezione dei revisori, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum.

5. E’, altresì, incompatibile con la carica di amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

6. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

7. La revoca dell’ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

8. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 86

(come integrato dal S.S. GURS 3 agosto 1996, n. 39)

Svolgimento delle funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile ed alla revisione economico-finanziaria esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I revisori collaborano con il consiglio comunale formando elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione dell’ente.

3. I revisori sono chiamati a richiesta ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell’ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l’avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell’ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al consiglio, per il tramite della giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’amministrazione.

9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 87

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla relativa convenzione.

Art. 88

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all’assessore competente; questi ne riferisce alla giunta.

3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il consiglio e per il collegio dei revisori la situazione generale aggiornata sull’esattezza della situazione di anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

5. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1 bis del decreto legislativo 1° luglio 1986, n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 89

Revisione e modificazione dello statuto

1. E’ data facoltà alla giunta ed al singolo consigliere comunale di proporre la revisione o le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive dello statuto.

2. Tali proposte sono affisse all’albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni dal momento della loro presentazione; esse sono altresì trasmesse ai capigruppo consiliari; espletate le formalità suddette sono sottoposte all’esame del consiglio comunale, sentito il parere dell’apposita commissione.

3. Il consiglio comunale è altresì tenuto a informare la cittadinanza sulla natura delle proposte di revisione e sugli sviluppi del loro procedimento di esame.

4. Qualora richiesto dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale deve sottoporre a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, o promuovere la consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti competenti in materia.

5. Un’iniziativa di revisione o di modificazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 90

Abrogazione dello statuto

1. L’abrogazione totale o parziale dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con la procedura di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 91

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Tutti gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1.

3. I regolamenti dovranno essere approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto non siano incompatibili con la legge e con il presente statuto.

Art. 92

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta municipale, o a non meno di 150 elettori.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni, se previsti dalla legge.

Art. 93

Verifica dello stato di attuazione dello statuto

1. Entro due anni dalla sua entrata in vigore, il consiglio comunale effettua, con sessione straordinaria, una verifica dello stato d’attuazione dello statuto, promuovendo altresì la consultazione delle associazioni, organizzazioni ed enti a ciò competenti, e, curando inoltre la più ampia pubblicità dei lavori di revisione e delle loro conclusioni.

Art. 94

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, all’Assessorato regionale degli enti locali, al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione o successivamente all’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale, se posteriore.

4. Il segretario del Comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

 

Approvato con deliberazione comunale n. 57 del 30 marzo 1995, modificato con deliberazione comunale n. 112 del 7 luglio 1995, riscontrate legittime dal CO.RE.CO., sezione centrale con decisione n.10303/10341 del 27 luglio 1995.


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